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Accesso Agli Atti Amministrativi e Procedimento Civile

Accesso Agli Atti Amministrativi e Procedimento Civile

Procedimento civile in materia di famiglia

Nei procedimenti in materia di famiglia, nei casi di separazione, divorzio o modifica delle condizioni dei precedenti, spesso, l’argomento che maggiormente accentua il divario tra le parti è quello relativo al mantenimento per il coniuge o per la prole.

Il diritto al mantenimento della prole e del coniuge, pur avendo una ratio differente e diversi presupposti applicativi, fondano la propria quantificazione sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

Pertanto, pur non sussistendo nel nostro ordinamento un parametro univoco del computo di tali prestazioni, la loro consistenza dipende dalle condizioni lavorative e, in generale, dalle sostanze patrimoniali delle parti. L’ eventuale squilibrio tra le posizioni economiche delle parti, giustifica che la parte patrimonialmente più forte debba contribuire maggiormente circa le esigenze economiche del figlio, ovvero possa dover sopperire alle necessità del coniuge economicamente più debole, conferendogli un assegno di mantenimento.

Condizioni partimoniali delle parti

Tutto ciò, ovviamente, non può prescindere dalla prova della posizione lavorativa ed economica delle parti, che assume un ruolo fondamentale nella quantificazione dell’eventuale assegno di mantenimento da conferire alla prole o all’ex coniuge.

Talvolta, nell’ambito del procedimento in materia di famiglia, taluna parte non ha la concreta percezione delle condizioni patrimoniali dell’altra, poiché omesse o non del tutto chiare.

A fronte di questa situazione, al fine di avere contezza circa le condizioni patrimoniali delle parti, nell’ambito del procedimento civile, ai sensi degli artt. 210 (https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art210.html) e 213 c.p.c. (https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art213.html)  su istanza di parte o su richiesta del giudice, le parti, i terzi o la pubblica amministrazione possono essere obbligati all’ostensione di documenti attestanti anche le condizioni patrimoniali. Sebbene tale strumento sia previsto dall’ordinamento, esso può intervenire solo a procedimento avviato, ed è sempre e comunque condizionato all’intervento del giudice. Vale a dire che, prima di poter avere informazioni precise sulle condizioni patrimoniali della controparte, anche ai fini della quantificazione dell’eventuale assegno di mantenimento dovuto alla prole o all’ex coniuge, si dovrà attendere un provvedimento del giudice che autorizzi o imponga l’ostensione dei documenti necessari.

Accesso agli atti e procedimento civile

D’altra parte, nel nostro ordinamento esiste un istituto di diritto amministrativo, volto al rispetto del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, con il quale può raggiungersi il medesimo risultato di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c. ma in maniera molto più celere. Si tratta dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, che attribuisce agli “interessati” il diritto di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi.

Il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione, ex art. 22 l. 241/90 (https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-v/art22.html), può essere usato, quindi, anche allo scopo di utilizzare i documenti fiscali e lavorativi di controparte per l’esercizio del diritto alla difesa. In tal caso, tale istituto viene definito “accesso difensivo”.

Il diritto d’accesso agli atti della PA a scopi difensivi, nonostante comporti la possibilità di entrare in contrasto con gli interessi dei terzi, non lede il diritto alla riservatezza di questi ultimi quando esercitato allo scopo di venire a conoscenza delle condizioni patrimoniali e lavorative della controparte, poiché tra il diritto alla difesa e il diritto alla riservatezza in merito ai dati relativi alle condizioni finanziarie e lavorative è data prevalenza al diritto alla difesa, così come stabilito dall’Ad. Pl. n. 19/2020 (https://www.soluzionialdebito.it/wp-content/uploads/2020/10/Consiglio-di-Stato-Ad.-Pl.-n.-19-del-25-settembre-2020.pdf.pdf).

Pertanto, allo scopo di facilitare e accelerare i tempi della giustizia nell’ambito dei procedimenti civili in materia di famiglia, talvolta può essere utile accedere agli atti della PA in una fase precedente rispetto a quella di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c., in considerazione del fatto che le tempistiche di risposta della PA sono quelle di cui alla L. 241/90 e che perciò questo comporta un probabile contenimento dei tempi di conoscenza di tali dati.

Alla luce di quanto esposto, accesso agli atti e procedimento civile, possono andare di pari passo ed essere vicendevolmente utili.