29 Ago ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
I Tribunali si pronunciano provvisoriamente
A fronte dei problemi già elencati nel precedente articolo su “Assegno Unico e Universale e rischio di aumento del contenzioso civile” (https://www.studiolegalemandras.it/wp-admin/post.php?post=1426&action=elementor), si pubblica, di seguito, un provvedimento provvisorio e urgente adottato dal Tribunale di Sassari, in una vicenda particolare.
Nel caso specifico, un genitore, avendo fatto ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore, chiedeva al Tribunale, tra le altre cose, di disporre in suo favore circa l’ottenimento del diritto all’attribuzione del 100% dell’Assegno Unico e Universale, nonostante l’INPS avesse già concesso la misura al 50% ad entrambi i genitori e non vi fosse un precedente provvedimento giudiziario che disponesse in favore del genitore ricorrente circa il percepimento della precedente misura degli ANF (misura confluita nell’Assegno Unico e Universale).
Come già indicato nel precedente articolo su “Assegno Unico e Universale e rischio di aumento del contenzioso civile” una delle maggiori criticità dell’inserimento di tale nuova misura a sostegno dei nuclei familiari è data dal fatto che la Circolare INPS 23/2022, stabilisce che si possa optare per il pagamento ripartito al 50 % dell’Assegno Unico a ciascun genitore. Prevede, inoltre, che, in caso di affidamento condiviso con collocazione del minore presso il richiedente l’assegno, si possa optare per il pagamento al 100 % al genitore collocatario, ferma restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50 %.
L’utilizzo del verbo “potere” rimette tale scelta all’accordo tra i genitori. Ma, sperare che genitori separati o divorziati riescano a raggiungere un accordo in tal senso, senza l’intervento di un legale, è oltremodo ottimistico. E’ evidente, per come sono impostati il D.lgs 230/2022 e le conseguenti circolari INPS in materia, che nulla osti alla presentazione della domanda di ricezione dell’assegno da parte dei genitori non collocatari, senza che vi sia da parte dell’amministrazione erogante alcuna discrezionalità di scelta circa la meritevolezza della misura.
In tal modo, come si è detto nel precedente articolo, ciò che viene calpestato è la finalità stessa di tale strumento, che è previsto a favore dei nuclei familiari con figli a carico, nell’interesse dei figli stessi.
A potenziale soluzione di tale problematica, l’INPS, in un recentissimo messaggio di chiarimento (Messaggio n. 1714 del 20/04/2022), ha precisato che l’assegno viene “sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale, o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.”. Tale chiarimento, però, è utile nei casi in cui il provvedimento del giudice abbia disposto in favore di uno solo dei genitori il pagamento dei contributi pubblici a favore del nucleo familiare (es. ANF), mentre, nel caso in cui non vi sia una disposizione in tal senso, benché la collocazione del figlio sia presso uno solo dei genitori, il problema persiste, poiché il genitore collocatario dovrà nuovamente rivolgersi al Tribunale qualora sia in disaccordo con il genitore non collocatario circa la divisione dell’assegno al 50 %.
Questo è proprio ciò che è accaduto nel caso di cui si tratta.
Il genitore collocatario, in assenza di un provvedimento in suo favore che disponesse sul percepimento dei precedenti ANF, si è dovuto rivolgere al Tribunale per l’ottenimento del 100% dell’Assegno Unico e Universale.
Nel caso specifico, il Tribunale, inaudita altera parte, ha provveduto in via provvisoria e urgente in favore di parte ricorrente.
Questo, per il momento, è quanto può fare il Tribunale a fronte di tali problematiche.
Ciò non risolve permanentemente il problema. Dovrà attendersi la fine del procedimento per avere un provvedimento definitivo in materia.
A tal proposito, ulteriori problematiche sorgeranno al fine di stabilire a quale genitore spetti il 50% dell’Assegno unico percepito da entrambi i genitori dal momento dell’introduzione della misura fino all’adozione di tale provvedimento provvisorio.