16 Mag Responsabilità medica: compagnie assicurative e procedimento di ATP
Il procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. è, alternativamente alla mediazione, condizione di procedibilità in materia di risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria.
In materia di responsablità medico-sanitaria, come indicato nel precedente articolo “l’errore medico e l’azione diretta contro l’assicurazione” (https://www.studiolegalemandras.it/2022/07/08/lerrore-medico-e-lazione-diretta-contro-lassicurazione/) , in forza di quanto previsto dall’art 10 l. 24/2017, dovrebbe essere esperibile l’azione diretta del danneggiato nei confronti delle compagnie assicurative della struttura sanitaria e degli esercenti. Tuttavia, come già esposto nell’articolo richiamato, non è stata ancora data attuazione ai decreti di cui all’art. 10 comma 4 della legge summenzionata e pertanto tale azione non è esercitabile.
Questo fatto incide sul procedimento di ATP e, soprattutto, sui soggetti obbligati a parteciparvi.
Prima di addentrarsi nel discorso relativo all’incidenza di tale fatto sulla partecipazione al procedimento di ATP è necessario fare una breve premessa sulle finalità dell’ATP.
Il procedimento di ATP di cui all’art. 696 bis, comunemente definito come “atp ai fini conciliativi” consente a ciascuna delle parti coinvolte in un contenzioso incentrato sull’accertamento o sulla determinazione di crediti che traggano fonte da una fattispecie di responsabilità civile, di dare impulso ad un particolare procedimento finalizzato a sollecitare una soluzione bonaria della lite, nel quale interviene un consulente tecnico neutrale, chiamato dal giudice ad esprimere il proprio orientamento sulle questioni tecniche legate alla vertenza.
Come detto sopra, in materia di responsabilità medico-sanitaria, tale procedimento è condizione di procedibilità, alternativamente alla mediazione.
Per il procedimento di ATP in materia di responsabilità medico-sanitaria, di cui all’art. 15 l. 24/2017, l’art. 8, comma 4, prevede che partecipino obbligatoriamente allo stesso tutte le parti, incluse le imprese di assicurazione di cui all’art. 10 della medesima legge.
A questo punto, sorge spontaneo chiedersi se si tratti di litisconsorzio necessario, ossia se le compagnie assicurative debbano obbligatoriamente partecipare al procedimento di cui si discute e, nel caso, chi sia la parte onerata a chiamarle a partecipare.
Ad una interpretazione letterale dell’art. 8 comma 4 l. 24/2017, parrebbe che le imprese di assicurazione debbano considerarsi come litisconsorti necessari nel procedimento di ATP. Seguendo tale interpretazione, un filone giurisprudenziale si è pronunciato a favore di tale tesi letterale.
Secondo quest’ultimo orientamento, partendo dalla ratio conciliativa dell’istituto e ritenendo fondamentale l’apporto delle compagnie assicurative ai fini della presentazione di una proposta risarcitoria conciliativa in sede di ATP, deve sostenersi che a prescindere dall’adozione dei decreti ministeriali di cui sopra, l’obbligatoria partecipazione delle compagnie assicurative al procedimento di ATP deve trovare immediata applicazione.
Tuttavia, in merito all’interpretazione della norma, gli orientamenti sono tutt’altro che concordi. Infatti, un secondo filone giurisprudenziale, ritiene che la partecipazione delle compagnie assicurative al procedimento di ATP sia obbligatoria solo nel caso in cui il danneggiato intenda optare, nel successivo giudizio di merito, per l’azione diretta ai sensi dell’art. 12 l. 24/2017 (azione diretta contro le compagnie assicurative). In tal caso, se ne escluderebbe, però, la stessa applicabilità, poiché, al momento, tale azione diretta non è esercitabile per via della mancata adozione dei decreti ministeriali attuativi della disciplina (https://www.studiolegalemandras.it/2022/07/08/lerrore-medico-e-lazione-diretta-contro-lassicurazione/).
A questo punto, l’ulteriore problema, considerata l’assenza di un pacifico orientamento sull’obbligatoria partecipazione delle imprese di assicurazione al procedimento di ATP e la previsione, ai sensi del comma 4 dell’art. 8 l. 24/2017, della condanna da parte del giudice, per le parti che non hanno partecipato al procedimento, del pagamento delle spese di lite, di consulenza, oltre al pagamento di una pena pecuniaria, pare opportuno che le compagnie assicurative partecipino al procedimento di ATP.
Pur a fronte di questa riflessione, ci si chiede quali siano i soggetti onerati alla chiamata delle stesse in ATP.
Anche con riferimento a tale argomento vi sono pareri contrastanti:
- secondo un primo orientamento, spetterebbe al danneggiato chiamare le imprese di assicurazione al fine di poter partecipare all’ATP e presentare, eventualmente, una proposta risarcitoria (ex multis, Trib. Verona, sez. III, 10.05.2018). Tale orientamento, tuttavia, stride con la stessa posizione del danneggiato, che, spesso, non ha alcuna certezza della validità della copertura assicurativa, dell’oggetto della stessa né del fatto che la struttura sanitaria abbia necessariamente stipulato un contratto di copertura assicurativa, poiché quest’ultima potrebbe essere in regime di autoassicurazione. Da qui emerge anche la difficoltà del danneggiato ad individuare le compagnie assicurative che dovrebbero essere chiamate a partecipare;
- un secondo orientamento pone l’onere di chiamata a carico della parte maggiormente interessata alla stessa, in tal caso rappresentata dai soggetti resistenti;
- un ultimo orientamento, considerata la non pacificità dell’obbligatoria presenza delle compagnie assicurative nel procedimento di ATP, tiene conto della premessa secondo la quale “se nessuno chiama nel procedimento di ATP la detta compagnia, allora sarà il giudice a disporne la chiamata ex art. 107 c.p.c.” (Trib. Marsala 07.12.2017).
Tale ultimo orientamento pare quello maggiormente condivisibile, in ragione della ratio conciliativa dell’istituto. Inoltre, a tale ultima disposizione di chiamata, potrebbe dare impulso anche la parte danneggiata, chiedendo al giudice, in sede di ATP, di ordinare ai sensi dell’art. 107 c.p.c. la chiamata delle compagnie assicurative.
Pertanto, nell’attesa che il legislatore ponga rimedio all’incertezza in merito all’argomento, starà alle parti cercare di adottare la strategia ottimale, in base agli orientamenti sopra menzionati.