04 Mag Assegno Unico e Universale
IL RISCHIO DI UN AUMENTO DEL CONTENZIOSO CIVILE IN MATERIA FAMILIARE.
Il D.lgs n.230/2021 del 21/12/2021( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00252/sg), in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della L. n. 46/2021 del 01/04/2021 ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico.
L’art. 1, comma 1, del D. lgs 230/2021 stabilisce che “A decorrere dal 1 marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.”
Il nome assegno unico e universale deriva dal fatto che, tale misura a sostegno del nucleo familiare è:
- unica, poiché ha sostituito e racchiude in un unico strumento una pluralità di prestazioni che erano fruibili precedentemente alla sua istituzione (premio nascita, bonus bebè, assegno al nucleo familiare, assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, assegno temporaneo figli minori, detrazioni fiscali per figli a carico, fondo di sostegno alla natalità)
- universale, poiché si tratta di uno strumento che è riconosciuto a beneficio di tutti i figli a carico su base universalistica, cioè indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e dalla condizione reddituale. Nel dettaglio, i beneficiari di tale prestazione a sostegno del nucleo familiare sono indicati all’art. 2 del D.lgs. 230/2022.
Sebbene l’introduzione di un tale strumento è potenzialmente semplificatoria, considerata la frammentarietà delle precedenti misure a sostegno dei nuclei familiari, si pongono dubbi circa la sua compatibilità con la ratio degli strumenti che in sé ha inglobato e sostituito. Tali dubbi si infittiscono in considerazione delle modalità di effettuazione della richiesta dell’assegno unico e dei soggetti titolari del diritto a tale richiesta.
A tal proposito, l’art. 6, comma 2 del D.lgs 230/2022 stabilisce che la domanda per il riconoscimento dell’assegno unico e universale è presentata da un genitore o da chi eserciti la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5. Il comma 4 dispone che l’assegno debba essere erogato al richiedente, ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mentre, nel caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetterà, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario
Come può facilmente intuirsi, le perplessità più rilevanti, sorgono con riferimento al diritto alla ricezione dell’assegno unico e universale da parte di genitori separati, divorziati, o mai sposati e non conviventi, specie nei casi di litigiosità, ossia quasi sempre.
In base a quanto previsto dal D. lgs 230/2022 e come specificato nelle circolari dell’INPS (Circolari n. 23/2022; n. 34/2022), ciascun genitore può fare richiesta per ottenere l’assegno unico, indipendentemente dalla separazione o divorzio dal coniuge, dall’assenza di convivenza in caso di coppie non sposate ma, soprattutto, indipendentemente dalla collocazione del figlio nei casi di affidamento condiviso dello stesso.
A tal proposito è d’obbligo porsi qualche domanda, in relazione a quella che dovrebbe essere la ratio stessa alla base del nuovo strumento introdotto nel nostro ordinamento.
Trattandosi, come già detto, di una misura a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico è evidente che tale strumento debba essere corrisposto ai richiedenti nell’interesse dei figli, così come previsto all’art. 2, comma 2, del D.lgs 230/2022.
L’interesse dei figli, però, nella pratica, può essere facilmente dissimulato, poiché, come già detto, l’assegno unico e universale è corrisposto ed erogato dall’INPS al richiedente, ovvero a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Come da Circolare INPS n. 23/2022, punto 6 sull’erogazione del beneficio, infatti, il pagamento può essere effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda e purché vi sia un accordo tra i genitori in tal senso, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.
Ciò determina, inevitabilmente, disaccordi nella maggior parte dei casi di figli di genitori separati, divorziati, non sposati e non conviventi.
Di seguito i principali problemi relativi alla percezione di tale stumento da parte di tali soggetti:
- AFFIDAMENTO CONDIVISO E COLLOCAMENTO PRESSO UNO DEI GENITORI; REGOLE GENERALI:
Il primo problema germina dal fatto che mentre nel caso di affidamento esclusivo del figlio la regola è quella del pagamento dell’assegno unico e universale al solo genitore affidatario, nell’ipotesi di affidamento condiviso, invece, la Circolare INPS 23/2022, stabilisce che si possa optare per il pagamento ripartito al 50 %. Prevede, inoltre, che, in caso di affidamento condiviso con collocazione del minore presso il richiedente l’assegno, si possa optare per il pagamento al 100 % al genitore collocatario, ferma restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50 %.
L’utilizzo del verbo “potere” rimette tale scelta all’accordo tra i genitori. Ma, sperare che genitori separati o divorziati riescano a raggiungere un accordo in tal senso, senza l’intervento di un legale, è oltremodo ottimistico. E’ evidente, per come sono impostati il D.lgs 230/2022 e le conseguenti circolari INPS, che il genitore non collocatario potrebbe essere spinto a richiedere il 50 % dell’assegno unico per ragioni unicamente personali, nonostante il minore sia collocato presso l’altro genitore, e cioè al solo scopo di un tornaconto economico proprio. Ciò in quanto nulla osta alla presentazione della domanda di ricezione dell’assegno da parte dei genitori non collocatari, senza che vi sia da parte dell’amministrazione erogante alcuna discrezionalità di scelta circa la meritevolezza della misura.
In tal modo, ciò che viene calpestato è la finalità stessa di tale strumento, che è previsto a favore dei nuclei familiari con figli a carico, nell’interesse dei figli stessi.
Forse, a potenziale soluzione di tale problematica, l’INPS, in un recentissimo messaggio di chiarimento (Messaggio n. 1714 del 20/04/2022 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc), ha precisato che l’assegno viene “sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale, o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.”. Tale chiarimento, però, è utile nei casi in cui il provvedimento del giudice abbia disposto in favore di uno solo dei genitori il pagamento dei contributi pubblici a favore del nucleo familiare, mentre, nel caso in cui non vi sia una disposizione in tal senso, benché la collocazione del figlio sia presso uno solo dei genitori, il problema persiste, poiché il genitore collocatario dovrà nuovamente rivolgersi al Tribunale qualora sia in disaccordo con il genitore non collocatario circa la divisione dell’assegno al 50 %. - AFFIDAMENTO CONDIVISO E COLLOCAMENTO PRESSO UNO DEI GENITORI; RAPPORTO TRA ASSEGNO UNICO E ANF:
Un’altra perplessità, collegata alla precedente, è data dal fatto che, come già detto sopra, l’assegno unico e universale ha sostituito, tra le altre misure, anche gli ANF (assegni per il nucleo familiare).
Gli ANF seguivano la collocazione del figlio di genitori separati, divorziati o mai sposati e non più conviventi, anche in assenza di un provvedimento del giudice che stabilisse quale fosse il genitore avente diritto a tale strumento. L’art. 211, L. 151/1975 prevedeva infatti che “il coniuge cui i figli sono affidati ha il diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.Con riferimento a ciò, la circolare INPS 210/1999 ha specificato che nel caso in cui non ci sia accordo tra i genitori e la richiesta provenga da entrambi, l’assegno deve essere attribuito al genitore con il quale il figlio convive.
A ciò ha fatto seguito l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito che ha precisato, a riguardo, che l’istituto dell’assegno per il nucleo familiare trova il suo fondamento nella necessità di garantire un supporto al nucleo familiare, ragione per cui, in caso di affidamento condiviso, sebbene entrambi i genitori affidatari abbiano la possibilità di richiedere la prestazione, l’assegno deve essere attribuito e corrisposto al genitore collocatario (Trib, Nocera Inferiore, Sez. I, 9 Ottobre 2013).
Pertanto, se la ratio degli ANF era quella di garantire un supporto al nucleo familiare presso il quale il figlio risulta iscritto, non si vede come l’assegno unico e universale, avendo inglobato e sostituito gli ANF, possa consentire al genitore non collocatario di chiedere il 50 % di tale misura. - AFFIDAMENTO CONDIVISO E COLLOCAMENTO PRESSO UNO DEI GENITORI; RIPARTIZIONE OBBLIGATA DELL’ASSEGNO UNICO:
Un altra problematica che deve porsi in evidenza è quella legata al fatto che la ripartizione dell’assegno unico può essere al 50 % per ciascun genitore o al 100 % per uno di essi. Non c’è margine di scelta differente rispetto alla metà ciascuno o alla totalità ad uno soltanto. Non vi è equità in ciò, poiché l’assegno unico e universale ha sostituito tutta una serie di strumenti, tra cui, ad esempio, anche le detrazioni fiscali.
A tal proposito, nel caso di genitore non collocatario del figlio in affidamento condiviso, in ipotesi di accordo per la percezione del 100% dell’assegno al genitore collocatario, il primo non percepirebbe alcunché a titolo di detrazioni fiscali. Mentre, nel caso in cui lo stesso soggetto optasse per percepire il 50 % dell’assegno, lo stesso percepirebbe molto più di quanto gli sarebbe spettato a titolo di detrazioni fiscali.
Quanto appena detto sottolinea, ancora una volta, il problema della collisione tra le diverse ratio alla base delle differenti misure che l’assegno unico e universale ha sostituito e la ratio dell’assegno unico stesso.
In ogni caso, al di là dell’esempio delle detrazioni fiscali, sarebbe più coerente, dato che la scelta in merito alla percezione dell’assegno unico è lasciata all’accordo tra i genitori, che fossero gli stessi a poter decidere circa la percentuale spettante a ciascuno di essi, in relazione alle esigenze familiari.
Alla luce di tutto quanto prospettato, non si può certo dire che la misura recentemente introdotta abbia effettivamente semplificato il sistema degli strumenti a tutela e sostegno dei nuclei familiari, poiché i tanti dubbi sulla sua ripartizione, sulla sua ratio e sulla mancanza di ordine in materia porranno, probabilmente, le basi per un elevato aumento del contenzioso civile in materia familiare.
Questo, soprattutto in relazione al fatto che la quasi totalità delle scelte in merito alla ripartizione del nuovo strumento a tutela del nucleo familiare è rimessa al raggiungimento di un accordo tra genitori, che, specie nei casi di separazione e divorzio, difficilmente potrà essere raggiunto senza l’intervento del Tribunale competente.
In merito all’intervento del Tribunale competente si veda articolo a questo correlato, di cui al link https://www.studiolegalemandras.it/2022/08/29/assegno-unico-e-universale-2/